Superbonus e agevolazione “prima casa”: il termine per la residenza

L’Agenzia delle entrate in una nuova risposta ad interpello si sofferma sul tema dei termini per il trasferimento della residenza ai fini dell’agevolazione “prima casa” per un immobile acquistato e soggetto a interventi di ristrutturazione che beneficiano del Superbonus (Agenzia delle entrate, risposta 3 settembre 2025, n. 230).

La questione centrale è se la sospensione dei termini introdotta per l’emergenza COVID-19 si applichi anche al termine speciale di 30 mesi previsto per questi casi.

 

L’Istante ha acquistato un immobile, oggetto di importanti lavori di ristrutturazione rientranti nel Superbonus, richiedendo le agevolazioni fiscali per la “prima casa”. Il contribuente ha chiesto di sapere se la sospensione di cui all’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 (e successive modifiche legislative) sia applicabile al termine di trenta mesi, di cui al comma 10­ter nell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della richiamata Nota II­bis della Tariffa Parte prima allegata al D.P.R. n.131/1986.

 

L’Agenzia ricorda che ai sensi dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dalla relativa Nota IIbis “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza (…)”.

 

L’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 ha sospeso i termini previsti dalla Nota II-bis (relativa all’agevolazione “prima casa”) e quelli per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto. Il periodo di sospensione originario andava dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
Successivamente, l’articolo 3, comma 11-quinquies, del D.L. n. 183/2020 ha esteso questo periodo, prorogandolo fino al 31 dicembre 2021.
Infine, la Legge n. 14/2023 (di conversione del D.L. n. 198/2022) ha disposto l’ultima e più lunga proroga. Tale norma ha sospeso i termini per il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023.
Pertanto, il periodo di sospensione totale dei termini per l’agevolazione “prima casa” è stato quello compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023.

 

Le circolari n. 9/2020 e n. 8/2022 dell’Agenzia hanno specificato l’ambito di applicazione della sospensione dei termini introdotta dall’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 e successive proroghe. 
I termini la cui decorrenza è stata sospesa in questo intervallo di tempo sono:

  • il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza;
  • il termine di un anno per il riacquisto di un’altra abitazione principale;
  • il termine di un anno per la vendita dell’abitazione già posseduta;
  • il termine di un anno per il riacquisto ai fini del credito d’imposta.

Nel caso di specie, l’Agenzia ha chiarito che tale sospensione si applica anche al termine speciale di 30 mesi per il trasferimento della residenza, previsto per chi acquista un immobile soggetto a interventi di Superbonus. Questo perché la norma sul Superbonus fa un espresso richiamo alla stessa Nota II-bis oggetto della sospensione.

Pertanto per non decadere dal beneficio “prima casa”, l’Agenzia ritiene che il termine per stabilire la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile agevolato acquistato dall’Istante in data 26 novembre 2021 e interessato da uno o più interventi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legge 34/2020, sia di trenta mesi a decorrere dal 31 ottobre 2023.

Sgravio contributivo contratti di solidarietà difensivi: ulteriori imprese ammesse

L’INPS elenca le ulteriori imprese ammesse alla fruizione dell’agevolazione contributiva connessa ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da integrazione salariale straordinaria (CIGS) a valere sulle risorse residue dell’anno 2017 (INPS, messaggio 3 settembre 2025, n. 2568).

Relativamente allo sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 608/1996, e successive modificazioni, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da integrazione salariale straordinaria (CIGS), l’INPS comunica che, dalla rilevazione contabile effettuata sulle somme complessivamente fruite sullo stanziamento relativo all’anno 2017, è emerso che gli importi autorizzati nei decreti ministeriali sono risultati superiori a quanto effettivamente speso.

 

Conseguentemente, è stato possibile, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, autorizzare l’ammissione allo sgravio in questione per ulteriori imprese, elencate nell’allegato al messaggio in oggetto.

 

L’Istituto illustra, inoltre, le modalità di esposizione nel flusso UNIEMENS delle quote di sgravio spettanti alle imprese, le istruzioni contabili e gli adempimenti in capo alle strutture territoriali.

 

In particolare, i datori di lavoro di imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse residue relative allo stanziamento per l’anno 2017, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  •  nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L942”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2017”;

  •  nell’elemento <ImportoACredito>, devono indicare il relativo importo.

 

La Struttura territoriale competente – accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) – provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W” avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex legge 608/1996”.

 

Infine, l’INPS ricorda che, le descritte operazioni di conguaglio, devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio, ovvero entro il 16 dicembre 2025.

CIRL Agricoltura Veneto: siglato il rinnovo contrattuale 

Siglato dopo 13 anni il rinnovo che punta su salari, formazione e flessibilità

Lo scorso 28 luglio 2025 le Sigle sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil del Veneto e l’Associazione datoriale Fimav hanno firmato il rinnovo del contratto integrativo regionale per i lavoratori del settore agro-meccanico in Veneto.

L’ultimo accordo siglato per il settore in oggetto era datato 2010, non firmato da Flai-Cgil in quanto contenente previsioni non accettabili per l’OO.SS. 
L’attuale rinnovo contrattuale ha previsto, per tutti i lavoratori:

– l’aumento salariale integrativo pari all’8% dal 1° gennaio 2025, 8% dal 1° gennaio 2026, 8% dal 1° gennaio 2027, 8% dal 1° gennaio 2028;

– l’introduzione del premio individuale pari allo 0,8% della retribuzione annua lorda per i lavoratori a tempo determinato e indeterminato.

Il rinnovo, inoltre, introduce la disciplina sull’orario di lavoro con attenzione alla normazione su banca ore e flessibilità.

Per quanto concerne la formazione continua, il monte ore dei permessi retribuiti, viene aumentato di 60 ore.

Previsti infine adeguamenti normativi al fine di allinearsi al CCNL vigente.
Le Sigle sindacali hanno espresso grande soddisfazione, sottolineando che il contratto getta le basi per una proficua fase di relazioni sindacali.

Ebinter Padova: stanziati fondi a sostegno dei lavoratori del Terziario e del Turismo 

Cultura, istruzione e formazione oggetto dei nuovi rimborsi degli Enti Bilaterali per i lavoratori di Padova

L’Ente Bilaterale del Terziario di Padova e l’Ente Bilaterale Turismo Padova Terme Euganee hanno introdotto nuove iniziative per supportare i lavoratori e le loro famiglie, stanziando fondi destinati alla cultura, all’istruzione e alla formazione.

Gli iscritti a questi Enti possono richiedere un rimborso per una serie di spese, tra cui libri, biglietti per cinema, teatro, musei e mostre, corsi di musica, canto, pittura e teatro.
I lavoratori del settore Terziario, iscritti da almeno 3 mesi, possono ricevere un rimborso massimo pari a 70,00 euro. Per i lavoratori del settore Turismo, iscritti da almeno 6 mesi, il contributo aumenta fino ad un massimo di 100,00 euro.

In vista della ripresa dell’anno scolastico, inoltre, è stato previsto un contributo specifico per l’acquisto dei libri di testo.

In particolare, per quanto riguarda la spesa sostenuta per i libri scolastici dei figli, i lavoratori del settore Terziario, iscritti da almeno 3 mesi, possono ottenere un rimborso pari al 75% della spesa, fino ad un importo massimo di 200,00/400,00 euro, mentre gli iscritti al settore Turismo da almeno 6 mesi possono richiedere un rimborso pari al 50% della spesa, fino a un massimo di 200,00/400,00 euro.

Per la richiesta dei rimborsi, le domande devono essere presentate entro 90 giorni dall’ultima fattura o scontrino fiscale ed è necessario compilare l’apposito modulo disponibile sul sito ufficiale degli Enti stessi.

Estratto conto contributivo: novità nell’esposizione dei dati

L’INPS comunica il rilascio delle implementazioni intervenute nelle modalità di esposizione dei dati dell’estratto conto contributivo (INPS, messaggio 2 settembre 2025, n. 2553).

Il progetto PES2024_DCP_MI.10_254 ha lo scopo di consentire all’interessato la consultazione in ordine cronologico dei periodi contributivi con l’indicazione, per ognuno di essi, della Gestione/Fondo di riferimento, determinando uno snellimento del servizio di consultazione e una visione immediata e intuitiva della complessiva posizione assicurativa.

 

Nell’ambito di tale progetto, sono state realizzate nuove modalità di esposizione dei dati all’interno dell’Estratto conto contributivo di cui l’INPS da notizia nel messaggio in oggetto.

 

L’Istituto illustra, nel dettaglio, le novità e ricorda anche che è possibile inviare segnalazioni per richiedere variazioni nella propria posizione assicurativa.

 

Nel caso in cui un soggetto risulti assicurato a una sola delle Gestioni dell’INPS, viene visualizzata, in una rinnovata e uniforme veste grafica, la sezione di riferimento (ad esempio, Gestione pubblica o Gestione separata).

 

Ove un soggetto risulti iscritto, invece, a due o più Gestioni, viene mostrato un prospetto riepilogativo con l’esposizione cronologica dei periodi accreditati. È possibile cliccare sulla lente in corrispondenza di ciascun periodo per visualizzare la sezione dedicata alla corrispondente Gestione.

 

Inoltre, in applicazione del principio di unitarietà della posizione assicurativa, l’estratto conto contiene i dati quantitativi integrati da una serie di elementi e le notizie che contribuiscono a definire il quadro previdenziale completo del soggetto assicurato, e in particolare:

 

note che descrivono le condizioni e i limiti per l’utilizzo di determinati periodi o che segnalano anomalie nelle informazioni rappresentate;

 

presenza di notizie su talune situazioni personali del soggetto, quali la titolarità di trattamenti pensionistici, e su vicende assicurative in corso di definizione, destinate a modificare il conto individuale quali, ad esempio, l’autorizzazione ai versamenti volontari o la presenza di una domanda di riscatto della laurea.

 

Vengono, infine, riepilogate le modalità di accesso alla consultazione dell’estratto conto contributivo e quelle per la richiesta dello stesso.